del 15.12.1993 (Stato 1 marzo 2022)
Titolo primo Disposizioni generali
Art.
1 Identità
Ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero viene costituita l’Associazione denominata UGA. (Universitari Gaudenti Associati), a carattere apartitico e aconfessionale con sede a Friborgo.
Art. 2 Obiettivi
Scopo principale dell’Associazione è la promozione della cultura italofona con l’organizzazione di attività di tipo sociali, culturali e ricreative. Inoltre, l’Associazione si prefigge di ravvivare un sano spirito goliardico tra i soci.
Art. 3 Costituente
I membri della Costituente sono soci onorari-fondatori. Essi non godono di alcun privilegio particolare all’interno dell’Associazione.
Titolo secondo Organi dell’Associazione
Capitolo I Assemblea dei soci
Art. 4 Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione.
Art. 5 Soci
Sono soci gli studenti ed ex-studenti italofoni di una delle scuole universitarie di Friborgo che hanno versato la quota sociale.
Art. 6 Diritti dei soci
1 Il socio ha diritto di voto nell’ambito dell’Assemblea dell’Associazione.
2 Un membro di Comitato o un Revisore non può votare su una decisione che lo coinvolge personalmente, in particolare nei casi menzionati all’art. 9 lett. c, d, f.
3 Il socio ha inoltre la facoltà di proporre eventuali candidati per l’elezione del Comitato e dei Revisori.
Art. 7 Convocazione dell’Assemblea
1 L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno, al più tardi entro tre settimane dall’inizio ufficiale del semestre primaverile, è convocata dal Comitato e delibera sulle trattande all’ordine del giorno.
2 L’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta del Comitato o di un decimo dei soci dell’Associazione. In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Comitato, il quale convocherà l’Assemblea obbligatoriamente entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 8 Forma della convocazione
L’Assemblea dei soci deve essere convocata dal Comitato per iscritto e inviata via e-mail almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
Art. 9 Compiti dell’Assemblea
I compiti dell’Assemblea sono:
- eleggere un Presidente del giorno;
- eleggere e controllare l’attività del Comitato e dei due Revisori;
- revocare il mandato ai membri del Comitato e ai Revisori;
- approvare il rapporto del Presidente e dei Revisori;
- discutere e ratificare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- dare scarico annualmente al Comitato e ai Revisori per il lavoro svolto;
- determinare la quota sociale;
- accettare l’entrata di eventuali soci onorari;
- ogni altra decisione che non sia propria al Comitato.
Art. 10 Delibera
1 L’Assemblea delibera validamente solo in presenza di almeno il 10% dei soci.
2 Qualora l’Assemblea non raggiungesse il quorum necessario, la medesima si reputa convocata nuovamente sette giorni dopo; in tal caso l’Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice dei votanti presenti.
3 Qualora in una votazione si verificasse una situazione di parità, il voto del Presidente del giorno varrà doppio.
Art. 11 Modifiche statutarie
1 Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera con maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci presenti.
2 Gli articoli 1, 2 e 3 del presente statuto sono immutabili ed inderogabili.
Capitolo II Comitato
Art. 12 Comitato
1 Il Comitato è l’organo direttivo dell’Associazione.
2 Il Comitato vincola l’Associazione nei confronti dei terzi fino ad un valore massimo di CHF 8’000.- con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
3 Per spese superiori è necessario ottenere anticipatamente il consenso dell’Assemblea.
Art. 13 Composizione
1 Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci soci dell’Associazione.
2 Esso è così composto:
- da un/una Presidente; egli/ella rappresenta l’Associazione verso terzi, convoca il Comitato e dirige le riunioni;
- da un/una Vicepresidente; egli/ella fa le veci del Presidente in caso di sua assenza;
- da un/una Segretario/a; egli/ella si occupa della corrispondenza e della tenuta dei verbali di Comitato e Assemblea;
- da un/una Tesoriere/a; egli/ella riscuote le quote sociali, si occupa di effettuare i pagamenti, di raccogliere gli incassi dell’Associazione e di tenere la contabilità dell’Associazione. Almeno due settimane prima dell’Assemblea ordinaria convoca i revisori presentando loro la contabilità ed un rapporto scritto sull’anno contabile;
- da un Quartiermastro; egli/ella è responsabile del materiale dell’Associazione;
- da un massimo di cinque membri semplici; essi coadiuvano gli altri membri del Comitato nello svolgimento delle altre funzioni.
Art. 14 Durata del mandato e incompatibilità
1 Il mandato di membro di Comitato ha la durata di un anno (da intendere come periodo intercorrente da un’Assemblea ordinaria all’altra) ed è rinnovabile fino al momento in cui il membro abbia terminato gli studi.
2 Il mandato prende fine con le dimissioni del membro di Comitato e con la revoca delle sue funzioni ai sensi dell’art. 9 lett. c.
3 Il ruolo di membro di Comitato è incompatibile con quello di Revisore.
Art. 15 Compiti
I compiti del Comitato sono i seguenti:
- convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- proporre all’Assemblea la nomina di due Revisori;
- proporre all’Assemblea l’eventuale nomina di soci onorari;
- presentare all’Assemblea il rapporto annuale inclusivo della situazione contabile dell’Associazione;
- proporre all’Assemblea l’ammontare della quota sociale;
- convocare i Revisori per la verifica dei conti;
- nominare eventuali commissioni ad hoc per l’organizzazione delle attività sociali;
- programmare l’attività dell’Associazione;
- promuovere l’immagine e gli interessi dell’Associazione presso terzi;
- cooptare nuovi membri di Comitato durante la legislatura in attesa della ratifica o nomina assembleare nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero minimo di cinque membri;
- sospendere per gravi motivi uno o più membri di Comitato a maggioranza qualificata dei tre quarti in attesa della decisione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9 lett. c.
Art. 16 Libertà di escludere dagli eventi
a Membri
1 Qualora un membro dell’UGA durante lo svolgimento di evento proposto dall’associazione, assume un comportamento non consono alla situazione arrecando disagio a terze persone o ad i membri stessi del comitato; il comitato si prefigge il diritto di allontanarla dall’evento non rimborsando il prezzo di entrata.
2 Qualora il comportamento di un membro dell’UGA assuma una gravità tale da mettere in difficoltà il proseguo del rapporto con l’associazione stessa, il comitato si prefigge il diritto di votare all’unanimità la sua espulsione dall’associazione, rescindendo in futuro tutti i rapporti con l’associazione e la partecipazione agli eventi ad essa associati. La tassa d’iscrizione non viene rimborsata in caso di espulsione dall’associazione.
b Partecipanti non soci
1 Qualora un partecipante durante lo svolgimento di evento proposto dall’associazione, assume un comportamento non consono alla situazione arrecando disagio a terze persone o ad i membri stessi del comitato; il comitato si prefigge il diritto di allontanarla dall’evento non rimborsando il prezzo di entrata.
2 Qualora il comportamento del partecipante assuma una gravità tale da mettere in difficoltà il proseguo del rapporto con l’associazione stessa, il comitato si prefigge il diritto di votare all’unanimità la sua esclusione dalla partecipazione a futuri eventi organizzati dall’associazione.
Capitolo III Revisori
Art. 17 Revisori
1 I due Revisori devono avere la qualità di socio dell’Associazione.
2 I Revisori restano in carica per la durata di un anno, da intendere come periodo intercorrente tra un’Assemblea ordinaria e l’altra.
Art. 18 Compiti
1 I Revisori hanno il compito di controllare l’attività contabile dell’Associazione e l’obbligo di presentare una relazione all’Assemblea.
2 Nell’espletare la loro funzione essi hanno il diritto di consultare liberamente la contabilità dell’Associazione.
Titolo terzo Disposizioni finali
Art. 19 Patrimonio sociale
1 Il Patrimonio sociale si compone delle quote sociali, del ricavato delle manifestazioni e dei versamenti di eventuali sponsor.
2 La quota sociale comprende due semestri, quello autunnale e quello primaverile.
3 A partire dal primo evento del semestre primaverile, la quota sociale si riduce del 50% per favorire le iscrizioni durante l’anno accademico e copre esclusivamente il semestre primaverile.
Art. 20 Anno contabile
L’anno contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 21 Responsabilità
I soci rispondono solo della loro quota sociale. I medesimi non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell’Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell’Associazione.
Art. 22 Scioglimento
1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere pronunciato unicamente qualora l’Assemblea non riuscisse più ad esprimere gli organi statutari.
2 In simile evenienza è fatto obbligo al Comitato, in carica o uscente, di intraprendere tutte le misure necessarie per garantire il patrimonio sociale, in particolare tramite il blocco di eventuali conti bancari.
3 Decorsi 3 anni dal blocco bancario senza che l’Associazione sia in grado di essere riattivata, è dato mandato alla banca depositaria di devolvere la totalità del patrimonio a delle opere di utilità pubblica svizzere.
Art. 23 Soci onorari fondatori e soci onorari
1 Sono soci onorari fondatori dell’UGA i membri della Costituente del 15 dicembre 1993: Antonini Mario, Bersani Andrea, Bondolfi Ilaria, Gamboni Paolo, Genetelli Stefano, Nesti Vasco, Pasi Pierluigi, Pea Gianluca, Previtali Adriano, Rebuffat Alexandre, Rezzonico Alfredo, Storni Roberto, Zandrini Walter.
2 La qualità di socio onorario presuppone un minimo di appartenenza all’Associazione di dieci anni consecutivi. Il socio onorario viene eletto dell’Assemblea su proposta del Comitato.
3 Sono soci onorari dell’UGA i da dieci anni membri: Fabbrini Fabrizio (23 ottobre 2003), Ravani Omar (ottobre 2004), Peverada Lino (1° marzo 2011), Gionata Carmine (26 febbraio 2013), Gianella Simone (25 febbraio 2015), Scacchi Alberto (28 febbraio 2018), Canavesi Davide (26 febbraio 2019).
4 Per il diritto di voto si richiama il disposto dell’art. 5.
Art. 24 Collaborazione
1 UGA si impegna a collaborare con LEPONTIA FRIBURGENSIS.
2 Tale collaborazione porta in particolare sui punti seguenti:
- pianificazione del programma affinché non vi sia sovrapposizione di attività
- favorire attività in comune nel corso dell’anno
- per quanto riguarda le feste proporre un programma che ne permette l’organizzazione ad intervalli regolari.
3 In tal senso le due associazioni si impegnano a trovarsi con regolarità.